Con la grafologia forense si attua l’analisi di manoscritti (firme, sigle, testamenti olografi o scritti anonimi) al fine di identificare e ricondurre un determinato gesto grafomotorio legata all’autore del documento.
Il gesto grafico degli individui è dato da un movimento cinematico e dinamico che ha origine a livello cerebrale e neuromuscolare, che per ogni individuo è unico.
Il cliente viene seguito dall’analisi preliminare della documentazione alla stesura di un parere pro veritate fino ad arrivare alla stesura di una consulenza tecnica di parte nel caso in cui vi sia un procedimento giudiziario in corso.
In quest’ultimo caso è garantita al cliente la partecipazione alle operazioni peritali c/o il Consulente Tecnico di Ufficio, l’invio di note tecniche nonché la stesura di osservazioni all’elaborato del Consulente Tecnico di Ufficio nominato dal Tribunale.
Lavoro seguendo un preciso e efficace protocollo caratterizzato da:
- preliminare verifica della natura fisica del tracciato (discriminazione tra scrittura meccanica o
manuale); - enunciazione delle ipotesi a priori sulla natura del tracciato in verifica: autografia naturale e
spontanea, simulazione, dissimulazione, invenzione, etc.; - discriminazione preliminare delle ipotesi ritenute non pertinenti rispetto alla natura del
documento e al quadro complessivo emergente da una verifica preliminare; - individuazione del metodo di ricerca al fine di discriminare le ipotesi ritenute possibili nel caso
in esame; - individuazione dell’ipotesi a posteriori;
- raccolta dei dati della grafia in verifica;
- rispondenza della scrittura ai requisiti d’identificabilità;
- prime conclusioni;
- raccolta dei dati della grafia conosciuta in comparazione;
- confronto dei dati;
- valutazione delle ipotesi a priori alla luce dei risultati comparativi
- bilanciamento delle probabilità (con rispettivo grado di confidenza) di autografia/eterografia in
relazione alle ipotesi subordinate - formulazione della risposta al quesito.
1 – Analisi della documentazione
Il materiale in verifica ed il materiale comparativo può essere consegnato a mano, previo appuntamento, o inviato a mezzo mail.
L’analisi della documentazione permette al Consulente di valutare se l’incarico proposto dal cliente è ammissibile e se la tesi di interesse del cliente è sostenibile.
2 – Parere pro veritate
Il parere pro veritate è un parere con il quale il Consulente, esaminata la documentazione, indica al cliente le risultanze degli accertamenti espletati, sia in senso favorevole che in senso sfavorevole alla richiesta del cliente.
Il parere è pro veritate, infatti, in quanto è redatto non nell’interesse del cliente, ma nell’interesse della verità. Il parere pro veritate viene redatto tenendo in considerazione anche la tesi contraria, al fine di conoscere a priori le conseguenze della tesi prescelta.
Di conseguenza, il parere pro veritate consente, a monte, una conoscenza approfondita strumentale alle scelte da prendere; altresì, è idoneo a limitare al minimo il rischio di controversie giudiziarie pregiudizievoli agli affari del cliente.
3 – Consulenza stragiudiziale
Nell’ipotesi in cui non sia stato possibile procedere ad una nomina formale, è sempre possibile assistere, in via stragiudiziale i legali che abbiano la necessità di contrastare una Consulenza Tecnica di Ufficio con esito sfavorevole sempre che ve ne siano i presupposti.
4 – Consulenza tecnica di parte
La Consulenza Tecnica di parte, rispetto al parere pro veritate, ha luogo quando il Tribunale ha già nominato un Consulente Tecnico di Ufficio.
In tale contesto, il Consulente Tecnico di parte assume una funzione di controllo tecnico sull’operato del Consulente Tecnico di Ufficio, cercando di dare ai fatti l’interpretazione maggiormente conveniente per il proprio cliente; il Consumente tecnico di parte svolge, nel corso della Consulenza Tecnica di Ufficio, le seguenti attività: partecipa alle operazioni peritali presso il Consulente Tecnico di Ufficio, invia eventuali note tecniche preventive se sussistono i presupposti e, infine, invia le osservazioni critiche all’elaborato del Consulente Tecnico di Ufficio, anche in questo caso, solo nel caso in cui ci siano i presupposti per contestare le conclusioni del Consulente Tecnico di Ufficio.
ANALISI E PERIZIA SU FIRME E SIGLE
La firma è il nostro segno identificativo, l’espressione del nostro IO sociale, che espleta un atto cosciente di volontà.
Di particolare rilevanza in ambito legale, per siglare accordi, contratti, in particolare in ambito notarile, si prendono impegni e si confermano volontà di tipo economico, famigliare e sociale.
Tale segno è talmente importante che, per modificare impegni e volontà espresse, può accadere che venga falsificata, al fine di sancire volontà ben diverse da quelle volute.
Ma cogliere e imitare i segni di un’altra persona, di un altro soggetto, che ha siglato il documento, non è facilmente fattibile, in quanto ognuno di noi, ha delle caratteristiche in ambito grafico che le sono proprie, se non uniche.
Ognuno di noi, infatti ha delle caratteristiche fisiche precise, e così come i nostri tratti fisiognomici, sono solo nostri, anche la grafia lo è.
L’atto della scrittura, non è un movimento semplicemente meccanico>: scrivere implica un coordinamento di fattori a livello celebrale, neuronale, muscolare, di postura, importante e complesso. E riprodurre tutte le caratteristiche che ne derivano, di un altro soggetto è atto arduo e impegnativo.
In fase di analisi del documento, si osservano, attraverso tecniche e strumenti, ogni grafema, ogni movimento spaziale, la gestione del mezzo grafico, in maniera tale che si possano evidenziare e comparare le differenze che vi sono.
IL TESTAMENTO FALSO
Il II libro del codice civile, denominato DELLE SUCCESSIONI, nell’ art. 587 c.c. si indica il testamento come atto revocabile in quanto espressione dell’assoluta spontaneità del testatore, non a caso assistito dal divieto di patti successori, così come richiamato dall’ art. 458 c.c.
Al testamento OLOGRAFO viene attribuita natura di scrittura privata, in quanto risponde a dei requisiti formali così come indicati dall’art. 602 c.c.
Coloro i quali intendono impugnare una scheda testamentaria che, ritengono, non sia di provenienza del de cuius, e che quindi le volontà espresse non siano quelle dichiarate in scheda testamentaria, deve promuovere un’azione di accertamento negativo riguardo la provenienza della stessa, e rifacendosi al principio giuridico secondo il quale ”chi vuol promuovere giudizio, deve dimostrarne le prove” deve dimostrare ciò che va’ sostenendo (così Cass., SS. UU., 15.06.2015, n. 12307).
Il ruolo del perito grafologo sarà pertanto di stilare in ambito legale /giudiziario una perizia grafologica, o stilare un primo parere preliminare per valutare lo stato degli scritti e firme degli atti dubbi e contestati.
Opero in Torino, in collaborazione con il mio Maestro, Dott. Claudio Rosellini medico-grafopatologo presso il Suo studio.